Il D.Lgs. 504/95 indica che tutte le attività che producono, trasformano e vendono prodotti alcolici (pubblici esercizi, esercizi commerciali, profumerie, farmacie e venditori) necessitano della Licenza Fiscale (U.T.I.F.) rilasciata dall’Ufficio delle Dogane anche semplicemente per vendere bottiglie chiuse di vino, birra, liquori, profumi ed integratori alimentari.

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La Licenza Fiscale una volta ottenuta ha validità permanente e non prevede il pagamento di un Canone annuale.

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Vendita di Prodotti Alcolici