In una nota dello scorso 22 maggio 2018 l'Inps ha pubblicato un messaggio con alcuni chiarimenti in merito agli esoneri per calamità naturali alle aziende agricole.

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l’Inps ha chiarito che possono beneficiare dell’esonero parziale del pagamento dei contributi propri e per i lavoratori dipendenti i soggetti iscritti alla relativa gestione previdenziale in forma singola come Coltivatori Diretti, Coloni, Mezzadri  e IAP.

Inoltre potranno richiedere tale contributo gli imprenditori agricoli che svolgono le seguenti attività:

  • coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali;
  • manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali;
  • fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

La norma non prevede una  scadenza  precisa ma  per  corretta tariffazione  degli obblighi contributivi e la rendicontazione dell’esonero,  l’istituto richiede che la domanda sia presentata entro un anno dalla data dell’evento.

Per maggiori informazioni scriveteci a info@studiobramato.com o contattateci tramite il modulo del sito.

Esonero contributivo agricoltura per calamità naturali, l’Inps precisa a quali figure spetta
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