Entrerà in vigore il 19 dicembre il decreto ministeriale sul pane che vuole fare chiarezza sulle definizioni di pane fresco e pane conservato.

pane fresco - etichetta

Il decreto specifica che è denominato «fresco» il pane preparato secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento o surgelazione, ad eccezione del rallentamento del processo di lievitazione, privo di additivi conservanti e di altri trattamenti aventi effetto conservante.

Per tutte le altre tipologie viene usata la denominazione di “pane conservato” o ” a durabilità prolungata”. Tra queste troviamo il pane non congelato che supera le 72 ore dall’avvio fino alla vendita e che quindi contiene conservanti e additivi, il pane congelato e il pane parzialmente cotto con cottura completata presso il punto vendita.

Queste tipologie di pane oltre a dover essere vendute in scomparti riservati per evitare che il consumatore sia indotto in errore devono possedere informazioni adeguate riguardanti il metodo di conservazione utilizzato e le modalità di conservazione e consumo.

Ciò si realizza tramite una dicitura aggiuntiva che ne evidenzi il metodo di conservazione utilizzato insieme alle eventuali modalità di conservazione e di consumo, tramite l’apposizione di una adeguata etichettatura.

Il decreto specifica che gli incarti ed imballi aventi denominazioni o diciture che non rispettano le disposizioni del decreto possono essere utilizzati fino ai 90 giorni a partire dalla data di pubblicazione del decreto.

 

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Decreto ministeriale sul pane e novità per l’etichettatura

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